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Assicurazione Inail rider 2020: obbligatoria dal 1° febbraio. Istruzioni e sanzioni

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Finalmente anche i rider saranno coperti dall’Assicurazione Inail 2020, e saranno coperti in caso di infortunio sul lavoro, al pari dei lavoratori dipendenti. A partire dal 1° febbraio infatti le aziende del food delivery, e in generale chi si serve della figura di fattorino per le consegne alimentari, dovrà sottoscrivere l’assicurazione Inail.

Lo ha comunicato la stessa Inail, fornendo le prime istruzioni operative per adempiere all’obbligo assicurativo sui rider: ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Vediamo in dettaglio quando entra in vigore l’obbligo, come fare per sottoscrivere la polizza e a favore di chi sottoscriverla.

Assicurazione Inail rider 2020: chi tutela

Il provvedimento Inail chiarisce come questa particolare novità è stata introdotta dal famoso Decreto Crisi Aziendali (decreto-legge 3 settembre 2019, n.101) all’articolo 1, che stabilisce l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali”.

In pratica dal 1° febbraio i rider che sfrecciano all’impazzata per le strade delle città italiane, per consegnarci pizza, sushi e hamburger, finalmente saranno coperti da Assicurazione, in caso incappino in incidenti o infortuni.

Assicurazione Inail rider 2020: chi deve rispettare l’obbligo

È tenuto a rispettare l’obbligo assicurativo per i rider, il committente e, cioè, l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale, e che deve farsi carico dal 1° febbraio 2020, degli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro.

Quindi tutte le aziende di delivery o consegna che utilizzano piattaforme (anche digitali) e fattorini per le consegne, dovranno sottoscrivere la polizza Inail a loro favore, al pari di come farebbero per i dipendenti.

In particolare queste aziende devono trasmettere all’Inail, con modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.

> Malattia professionali: patologie e gradi di invalidità Inail <

Assicurazione Inail rider: la voce del tariffario

L’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi Inail, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.

L’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa.

Assicurazione Inail rider obbligatoria: retribuzione giornaliera

La retribuzione giornaliera convenzionale, pari per l’anno 2019 a Euro 48,74, è annualmente rivalutata in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat. Il premio è posto a totale carico dell’impresa di delivery e deve essere versato in via anticipata.

Assicurazione rider: obbligo di denuncia infortunio

L’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

> Infortunio Inail: come denunciarlo e cosa paga l’Inail <

In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l’impresa deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Fonte provvedimento Inail


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